Sentenza della Corte Costituzionale sul Software Libero
pubblicato il 16 apr 2010
in FLOSS, FLOSS@PA, informatica, pubblica amministrazione
ci sono alcune voci non molto chiare che sono girate in merito a questa sentenza della corte costituzionale, la quale ha SI sancito la costituzionalità della preferenza del FLOSS da parte della PA, ma ha anche dichiarato incostituzionale un paio di articoli della legge regionale piemontese in materia di FLOSS.
Come è possibile leggere qui sotto – in fondo per chi non avesse voglia di sorbirsi l’intero manoscritto :)
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ulti…
“[...] per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione);
L’articolo 1 comma 3 incriminato mi pare di aver capito che dovrebbe violare le competenze statali in materia di diritto d’autore, in particolare…
“l’art. 1 comma 3 della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009, il quale –stabilisce– ["stabiliva" (n.d.r.)] che «Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n.633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito dall’articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d’autore)»”
Mentre l’articolo 3 viene dichiarato illegittimo all’incirca per la stessa questione, ma per un certo qual modo anche per “concorrenza sleale” (chiamiamola cosi’) :
“È altresì impugnato l’art. 3 della legge regionale ora citata, il quale, sotto la rubrica «Diritto allo sviluppo portabile», stabilisce che «Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario». [...] In sostanza l’illegittimità costituzionale sarebbe ravvisabile nell’implicito obbligo (imposto agli autori di software, anche proprietari) di mettere a disposizione di tutti le conoscenze tecniche relative ai propri standard e formati, in modo da rendere effettivo lo sviluppo di programmi compatibili. [...] Inoltre, proprio la normativa statale, e per la precisione l’art. 64-quater della legge sul diritto d’autore, riconoscerebbe una deroga all’esclusività dei diritti spettanti al creatore di un programma, al fine di conseguire l’interoperabilità con il programma medesimo.
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della suddetta legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009, promosse, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.”













